PRETURA DI VENEZIA - SEZ. DI MESTRE

29.05.1998

Pratica dello Shiatsu

PRETURA DI VENEZIA - Sez. di MESTRE, 29/5/1998

Pratica dello Shiatsu. "La pratica dello Shiatsu, non avendo alcuna finalità terapeutica non rientra in nessuna delle attività caratteristiche della professione medica.

[...] Secondo la definizione comunemente accolta, la fisioterapia costituisce infatti una branca della medicina riabilitativa, che tende a rendere possibile il recupero delle funzioni negli individui colpiti da ... Essa (la fisioterapia) implica l’utilizzazione a scopo terapeutico ... La tecnica utilizzata dall’imputato, invece rientra nell’ambito della pratica shiatsu in relazione alla quale lo stesso ha conseguito un attestato di frequenza presso l’Accademia Italiana Shiatsu Do (documento 4 difesa); tale tecnica consiste in pressioni perpendicolari e costanti sul corpo, che non investono la struttura anatomica della persona, bensì la sua struttura energetica, vale a dire i punti neurosensoriale del corpo (cfr. deposizioni Martin e Montanini Giuseppe, quest’ultimo Presidente della Federazione Italiana Shiatsu)". Dall’istruttoria è emerso che lo shiatsu è una tecnica di rilassamento che si risolve in una mera attività di digitopressione senza alcuna manipolazione, torsione o massaggio del corpo e che non ha alcuna finalità terapeutica, mirando semplicemente al riequilibrio energetico e ad accrescere la sensazione di benessere di coloro che vi si sottopongono. L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Venezia ha recentemente confermato che lo shiatsu non rientra nelle professioni sanitarie principali o secondarie, e neppure nelle arti sanitarie ausiliarie (documento 3 difesa). Ciò posto, non può attribuirsi all’imputato l’esercizio abusivo della professione medica sotto il profilo della pratica fisioterapica, atteso che tale reato postula che venga in concreto esplicata un’attività che sia caratteristica di tale professione, attività che consiste nella formulazione di una diagnosi, nell’indicazione di un giudizio prognostico in relazione a malattie, nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo (in questo senso Cass. 5.4.1996 n. 3403), o nella verifica di una precedente diagnosi o di una terapia in corso (Cass.13.3.1970)".

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