PRETURA DI TRENTO - N. 519

27.09.1995

Osteopatia, Massaggi neurali

PRETURA DI TRENTO, 27/9/95, n. 519

Trattamenti osteopatici e prescrizione dei farmaci idonei alla terapia. "È imputato del delitto di cui all’art.348 C.P. perché essendo sprovvisto della speciale abilitazione dello Stato, esercitava professione medico sanitaria praticando trattamenti osteopatici, massaggi neurali, prescrivendo altresì i farmaci idonei alla relativa terapia. [...] Senonché non può affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento osteopatico (costituito da una speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo) rientrino nel campo di esercizio della scienza medica. Si tratta piuttosto di pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si sovrappongono all’ambito proprio della medicina" L’esercizio della chiropratica viene peraltro ritenuto direttamente tutelato dall’art.35, I comma e 41 Cost. (Corte Cost. 2.2.1988, ord. n. 149). Quanto alla contestata prescrizione di farmaci, dalla testimonianza del.... "Si tratta peraltro pacificamente di medicinali omeopatici (così il teste cit,) per i quali non è richiesta alcuna ricetta medica e che possono essere esitati dal farmacista a chiunque, come i normali prodotti "da banco". Tale conclusione è lecito desumere dal combinato disposto degli artt. ...." Quest’ultima proposizione lascia chiaramente intendere la volontà del legislatore di escludere l’obbligatorietà della ricetta per i farmaci omeopatici perché palesemente innocui per la minima presenza di principi attivi potenzialmente pericolosi per la salute..".

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