SPAGNA - RELAZIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI

12.05.2003 - Relazione

In Spagna non vi sono disposizioni legislative nazionali sulle professioni mediche alternative o non convenzionali (omeopatia, agopuntura ecc.).

La normativa esistente è relativa solamente ai farmaci omeopatici ed è stata dettata in attuazione di due direttive comunitarie.

Le disposizioni alle quali si è accennato sono costituite da due regolamenti, ovvero il Real Decreto 2208 del 16/11/1994, riguardante i medicamenti omeopatici destinati all'uomo ed il Real Decreto 110 del 27/1/1995, relativo ai medicamenti omeopatici di uso veterinario.

Il decreto 2208/1994 recepisce la direttiva comunitaria 92/73 e precisa i requisiti necessari a garantire l'osservanza di criteri di qualità e sicurezza nelle diverse fasi di trattamento del prodotto (autorizzazione, produzione, controllo, pubblicità e vendita). Come prefigurato dalla direttiva CEE sono possibili due modalità di autorizzazione: con o senza indicazione terapeutica approvata. La seconda consiste in una procedura semplificata di registrazione, attuabile nelle seguenti circostanze:
-via di somministrazione orale od esterna;
-assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta od in qualunque informazione relativa al farmaco;
-grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del prodotto ovvero non più di una parte su diecimila di tintura madre ne più della centesima parte della più piccola dose eventualmente usata nella medicina allopatica, in riferimento a quei principi attivi la cui presenza in un farmaco allopatico comporti l'obbligo della ricetta medica.
Va sottolineata l'esclusione dei farmaci omeopatici dalle prestazioni previste dal servizio sanitario nazionale spagnolo (Sistema Nacional de Salud) e da ogni forma di finanziamento con fondi afferenti al sistema della sicurezza sociale (Seguridad Social).
Il decreto 110/1995 attua invece la direttiva 92/74 ed intende sottomettere i farmaci omeopatici per animali al regime generale esistente per i medicamenti veterinari. Anche per i prodotti omeopatici veterinari è possibile una procedura semplificata di registrazione, prevista nei seguenti casi:
-somministrazione ad animali di compagnia od a specie esotiche la cui carne o i prodotti dei quali non siano destinati al consumo umano;
-via di somministrazione descritta dalla Real Farmacopea Espanda, dalla Farmacopea europea o, in loro assenza, da una delle farmacopeee ufficiali usate nei paesi dell'Unione Europea;
-assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta od in qualunque informazione relativa al farmaco;
-grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del prodotto ovvero non più di una parte su diecimila di tintura madre ne più della centesima parte della più piccola dose eventualmente usata nella medicina allopatica, in riferimento a quei principi attivi la cui presenza in un farmaco allopatico comporti l'obbligo della ricetta medica.
Dalla disamina suesposta ne deriva che il nostro Paese non può più rimanere nel limbo giuridico. Ciò non è utile né per la tutela dei cittadini, né per le discipline e le pratiche non convenzionali.
Occorre legiferare presto per affermare il pluralismo scientifico, la libertà di scelta terapeutica del cittadino, la libertà di cura da parte degli operatori dentro un sistema di regole chiare per la formazione, rigorose per la tutela del diritto alla salute, contro ogni tentativo di abusivismo e cialtroneria che rischia di lasciare in assenza di regole utenti e operatori abbandonati a se stessi.

Stampa