PORTOGALLO - RELAZIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI

12.05.2003 - Relazione

I progetti di legge sulle medicine non convenzionali

Nel mese di ottobre 2001 è ripreso, presso l'Assemblea della Repubblica portoghese, l'esame dei progetti di legge n. 34 e n. 320 sulle medicine non convenzionali.

Particolare rilevanza assume il progetto n. 320, presentato dal gruppo parlamentare socialista, che ha la maggioranza dei deputati nell'Assemblea della Repubblica. L'art, 3, comma 1, del progetto rinvia, per quanto riguarda la definizione di "medicine non convenzionali", a quanto stabilito, in via generale, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè a quelle pratiche mediche che si basano su "Una base filosofica differente dalla medicina convenzionale", con conseguente applicazione di metodi terapeutici diversi. Li particolare sono esplicitamente menzionate, al comma 2: agopuntura, omeopatia, osteopatia, chiropratica e fitoterapia. L'art 4 elenca sei principi orientativi comuni nella pratica della medicina non convenzionale:
-diritto individuale di scelta del metodo terapeutico;
-rispetto del diritto dell'individuo alla tutela della salute;
-esercizio delle pratiche mediche alternative ad un elevato grado di responsabilità, diligenza e competenza;
-possibile attuazione di pratiche mediche convenzionali e non convenzionali in forma alternativa o complementare, nel rispetto della volontà del paziente;
-promozione della ricerca scientifica nelle diverse aree della medicina non tradizionale, al fine di ottenere dei modelli di qualità ed efficacia;
-autonomia tecnica e deontologica nell'esercizio delle medicine non convenzionali, nel rispetto dell'etica e delle buone pratiche professionali.

Per quanto riguarda la definizione dello status professionale dei medici non convenzionali, il progetto propone l'istituzione di una commissione tecnica (art. 8), dipendente dal Ministero della Sanità (Ministerio da Saùde), con lo scopo di studiare e proporre degli standard per la formazione, il riconoscimento e la certificazione dei professionisti che operano nell'ambito della medicina non tradizionale.
La commissione è composta da (art. 9):
-tre rappresentanti del Ministero della Sanità, uno dei quali la presiede;
-due rappresentanti del Ministero dell'Istruzione;
-un rappresentante dell'Ordine dei Medici;
-un rappresentante per ciascuna delle cinque pratiche mediche non convenzionali, citate all'art. 3.

L'esercizio delle pratiche mediche alternative spetta, quindi, solo ai professionisti in possesso dei titoli legalmente riconosciuti. I medici sono obbligati a tenere un registro con i dati ed i procedimenti relativi a ciascun paziente ed operano sotto il principio generale della responsabilità individuale (art. 11). Nei locali dove operano i medici deve essere affissa la documentazione relativa alla loro certificazione professionale (art. 12). Tutti i prodotti e gli strumenti utilizzati devono obbedire ai requisiti di qualità e sicurezza stabiliti dalla normativa generale sulla tutela della salute. Tutti i farmaci e gli altri preparati, usati nei diversi ambiti della medicina non tradizionale, devono recare informazioni in lingua portoghese, relative alle loro caratteristiche e alle precauzioni per l'uso (art. 13). Per quanto riguarda gli utenti delle pratiche mediche complementari, si applicano anche ad essi i principi generali della libertà di scelta, del consenso informato e del diritto all'informazione. Tutti i dati e le notizie relative ai pazienti, in possesso dei medici, sono soggette a riservatezza. Gli utenti delle pratiche mediche alternative, al fine di salvaguardare i propri interessi, possono presentare eventuali denunce presso gli organismi competenti del Ministero della Sanità (artt. 15-18). La parte finale del progetto contiene disposizioni relative alle possibili infrazioni ed alle corrispondenti sanzioni, che sono tutte di natura pecuniaria (artt. 20- 22); ad esse si aggiungono, come sanzioni accessorie, il sequestro dei prodotti e degli strumenti usati e l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività professionale (art. 23). Nel progetto n. 34 del blocco della sinistra sono invece definite come "medicine non convenzionali" tutte quelle che operano "in forma complementare o alternativa" alle medicine fino ad ora legalmente riconosciute e che utilizzano "strumenti o agenti bioterapeutici" (art. 1). L'art. 2 proclama sia il principio della libera scelta, da parte dei cittadini, del metodo terapeutico desiderato sia il diritto, da parte dei medici non convenzionali, ad esercitare la propria professione, purché debitamente certificata e qualificata. Dato che è proprio la qualificazione e lo status professionale dei medici, a partire dagli studi effettuati, che garantisce la qualità del trattamento riservato ai pazienti, anche qui si propone l'istituzione di una Commissione Nazionale di Periti composta da due professionisti e ricercatori per ciascuna delle aree della medicina non tradizionale, due rappresentanti della medicina convenzionale, due del Ministero della Sanità (Ministério da Saùde) e due del Ministero dell'Istruzione (Ministério da Educacao). Alla commissione sono assegnati i seguenti compiti (art. 5);

-seguire il processo di legalizzazione degli istituti di insegnamento e di formazione professionale riguardanti le medicine non convenzionali;
-raccogliere le informazioni e la legislazione relativi ai corsi esistenti all'estero;
-raccogliere informazioni sui lavori di studio e di valutazione dell'efficacia di queste pratiche mediche;
-procedere alla divulgazione di queste informazioni assieme agli interessati;
-elaborare una lista delle terapie di efficacia riconosciuta a livello internazionale;
-procedere alla certificazione, in una fase transitoria, dei professionisti che agiscono nell'ambito delle medicine non convenzionali.

Per quanto riguarda farmaci e prodotti omeopatici è proposto il loro inserimento negli schemi normali di compartecipazione alla spesa, previsti dal Servizio Sanitario Nazionale (Servico Nacional de Saùde), mentre per tutti gli altri prodotti è comunque prevista la possibilità di prescrizione medica, da parte dei rispettivi professionisti (art. 7). Anche in relazione alle cure mediche, nel momento in cui un trattamento terapeutico è riconosciuto come efficace ed entra a far parte della lista sopra menzionata, deve essere prevista la compartecipazione pubblica alla spesa sostenuta come avviene per la medicina convenzionale, nonché la sottoscrizione di convenzioni con il Servizio Sanitario nazionale (art. 8). Negli ambulatori e negli altri locali dove si prestano cure di medicina non tradizionale deve essere esposta la documentazione relativa alla certificazione professionale dei medici responsabili. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura spetta alla Direziono Generale Sanitaria del Ministero della Sanità, attraverso le diverse amministrazioni sanitarie regionali, entro 30 giorni dalla richiesta e dopo aver valutato l'adeguata qualificazione del personale e verificato le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità della sistemazione (art. 9).

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