PROGETTO DI LEGGE N. 1055

26.06.2001

Iniziativa del deputato Pecoraro Scanio

XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1055
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Disciplina delle professioni sanitarie non convenzionali
esercitate da operatori non medici

Presentata il 26 giugno 2001

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1055

Onorevoli Colleghi! - Esistono nel nostro Paese numerose attività professionali finalizzate ad assicurare il benessere dell'uomo, che vengono esercitate per lo più in strutture private e da operatori formatisi all'estero, dove sono riconosciute le professioni di chiropratico, naturopata e osteopata, o presso scuole private situate in Italia.
Le attività disciplinate dalla presente proposta di legge hanno in comune la caratteristica di operare nell'ambito della cura, della prevenzione e del mantenimento dello stato di benessere delle persone e dell'incremento della loro vitalità, senza prevedere per l'esercizio di tali professioni la necessità di aver conseguito una laurea in medicina, prevedendo che gli operatori abbiano una specifica laurea in chiropratica, ovvero ottenuto un diploma specifico.
In un momento storico di grande circolazione tra Stati delle merci, delle persone e quindi delle idee e delle professioni, appare opportuno inserire nel nostro ordinamento giuridico un nucleo di norme in grado di assicurare un quadro minimo di garanzie per questi operatori ma anche e soprattutto per la delicata categoria di utenti che ad essi si rivolgono, ovvero "i pazienti".
Il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione, può essere pienamente esercitato solo in presenza di un accettabile livello di libertà di scelta terapeutica, ovvero della possibilità di rivolgersi ad una vasta gamma di soggetti qualificati in grado di fornire prestazioni idonee al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute delle persone.
In analogia con quanto avviene nella medicina convenzionale, che prevede professioni sanitarie anche per non medici operatori, la presente proposta di legge prevede per la medicina non convenzionale professioni sanitarie per operatori non medici; nei primi articoli si prevede il riconoscimento esplicito e la definizione, nell'ambito di una maggiore libertà di scelta terapeutica, di professioni generalmente nate e diffuse all'estero spesso da secoli, fino ad oggi esercitate ai margini della medicina tradizionale e pertanto definite non convenzionali.
Le professioni sanitarie oggetto della presente proposta di legge, che tuttavia non esauriscono tutte le attività di prevenzione, di mantenimento dello stato di benessere delle persone e di incremento della loro vitalità, oggi esercitate in Italia, sono la naturopatia, l'osteopatia, la chiropratica, lo shiatsu ed il massaggio riflessologico, ovvero le professioni più praticate ma anche le più insegnate, e quindi quelle che maggiormente necessitano di tutela.
E' istituita (articolo 3) una Commissione permanente presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di verificare i programmi dei corsi impartiti dagli istituti e dalle università pubbliche e private abilitati a rilasciare diplomi di operatore non medico per le professioni citate, che riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti al di fuori dell'Unione europea; sono inoltre fissati i requisiti minimi in termini di ore di lezione e di anni di durata dei corsi di studio. La presente proposta di legge istituisce specularmente dei registri per le professioni sanitarie non convenzionali, che sono però tenuti presso gli istituti pubblici o che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riconosciuto idonei a formare tali professionalità.
XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1055

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Finalità e oggetto).

La Repubblica riconosce le attività professionali svolte nell'ambito della prevenzione, del mantenimento della salute e dello stato di benessere delle persone e dell'incremento della loro vitalità denominate osteopatia, chiropratica, naturopatia, shiatsu e riflessologia.
2. Nell'interesse dei pazienti lo Stato garantisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori negli ambiti elencati al comma 1, ovvero delle terapie non vigilate ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione, controllando l'attività degli operatori e reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle professioni elencate al citato comma 1.

Art. 2. (Definizione delle professioni).

L'osteopata esercita un'attività sanitaria nel campo dell'informazione, della prevenzione e della cura, svolgendo un ruolo complementare alle terapie mediche. L'osteopata può avvalersi di terapie manipolative. L'osteopatia è un'arte terapeutica autonoma, per metodologia, approccio analitico, diagnostico e funzionale non riconducibile alle metodiche della medicina allopatica, in quanto considera l'insorgenza eziologica e non sintomatica delle patologie; è collegata per caratteristiche alla chiropratica, in quanto si avvale di terapie esclusivamente manipolative, pressorie, di leva o frizioni, dirette al raggiungimento di una corretta funzionalità integrata dell'individuo, escludendo il ricorso a qualsiasi prodotto farmaceutico o strumento chirurgico. Il titolo di osteopata è rilasciato dalle università al termine di un corso di diploma universitario istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, articolato in cinque anni con esami annuali e un esame finale, o in sei anni a tempo parziale con un numero di ore equiparato a quello delle analoghe università operanti in Europa. Possono iscriversi ai corsi coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria.
2. La chiropratica è una scienza diagnostica della neurofisiologia applicata, basata sulla teoria che salute e malattia sono processi vitali correlati alla funzione del sistema nervoso; l'irritazione del sistema nervoso causata da agenti meccanici, chimici o psichici è causa di malattia ed il ripristino ed il mantenimento della salute dipendono dal buon funzionamento del sistema nervoso; la diagnosi chiropratica consiste nella identificazione delle noxe irritanti ed il trattamento consiste nella loro rimozione attraverso metodiche conservative. Il chiropratico interviene con la manipolazione degli arti o dei muscoli per riportare ad una corretta postura il paziente affinché avvenga una corretta trasmissione nervosa. Possono iscriversi al corso di diploma universitario istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria; il diploma universitario in chiropratica è rilasciato dalle università pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, al termine di un corso di formazione specifica della durata minima di sei anni, per un totale complessivo di almeno 330 ore, delle quali almeno 50 ore di pratica clinica, secondo gli standard accettati e riconosciuti dalla World Federation of Chiropractic.
3. Il naturopata esercita una attività paramedica nel campo dell'informazione sulla salute, della prevenzione igienico-sanitaria, nonché nel sostegno dello stato di benessere della persona. Il naturopata, prima di impostare una terapia, deve avvalersi di una diagnosi medica scritta. Il titolo di naturopata è rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 2, articolato in tre anni di almeno 260 ore complessive, con esami annuali e un esame finale. Possono iscriversi ai corsi di naturopata coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria.
4. L'operatore shiatsu si avvale di tecniche di pressione operate con le mani su tutto il corpo della persona trattata. Il titolo di operatore shiatsu è rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 2, articolato su tre anni di almeno 400 ore complessive, con esami annuali e un esame finale.
5. Il massaggio riflessologico, denominato anche massaggio zonale, è una tecnica che trova applicazione ottimale sui piedi e sulle palme delle mani, dove hanno sede punti di corrispondenza con tutte le altre parti del corpo. La pressione su tali punti stimola gli organi corporei e i processi fisiologici ad essi collegati, consentendo all'organismo nel suo complesso di reagire e di ristabilire lo stato ottimale di salute. Il titolo di operatore di massaggio riflessologico è rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 2, articolato in due anni, con esami annuali e un esame finale.

Art. 3. (Commissione permanente).

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, presso il Ministero, una Commissione permanente sulle professioni di cui all'articolo 2, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da sette membri scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo i seguenti criteri:

a) cinque membri scelti in qualità di esperti riconosciuti per ciascuna delle discipline di cui all'articolo 2;

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;

c) un rappresentante del Ministero della sanità.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5. La Commissione presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 4. (Compiti della Commissione e corsi di formazione).

La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) verifica il programma di studio degli istituti e delle università pubblici o riconosciuti ai sensi del comma 3 e abilitati a rilasciare il diploma di operatore non medico per le professioni indicate all'articolo 2;

b) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi;

c) promuove la corretta divulgazione delle tematiche legate alle professioni di cui all'articolo 2 nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

d) promuove l'integrazione delle terapie non convenzionali anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono istituiti i corsi di formazione per le professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì istituiti i corsi di diploma universitario relativi alle professioni di cui al citato articolo 2, commi 1 e 2.
3. Gli istituti e le università privati di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e che possano attestare, documentando l'attività svolta, la conformità alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, possono chiedere il riconoscimento ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
4. La Commissione può chiedere la revoca del riconoscimento agli istituti e alle università di cui al comma 3 in caso di riscontrata mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
5. I corsi di formazione devono comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione. La durata minima dell'iter di formazione specifico è di tre anni, per un totale complessivo di almeno 260 ore, delle quali almeno 30 ore di pratica. L'iter di formazione può essere articolato in più corsi, anche autonomi, di diverso livello per il conseguimento di titoli adeguati al rispettivo livello, fermo restando che il titolo di esperto in una o più professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, è rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione.
6. Gli istituti e le università riconosciuti ai sensi del presente articolo devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e del programma fondamentale di insegnamento, con un numero di almeno cinque docenti.

Art. 5. (Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono affinché le aziende sanitarie locali istituiscano servizi ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le terapie non convenzionali di cui all'articolo 2; a tale fine possono essere consultate le analoghe istituzioni presenti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 6. (Istituzione degli ordini professionali e dei registri).

Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono istituiti i profili professionali relativi alle professioni di chiropratico e di osteopata ed i corrispondenti ordini ed albi professionali, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, i corsi di diploma universitario relativi alle professioni di chiropratico e di osteopata di cui al medesimo comma 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 59. I corsi di cui al presente comma sono articolati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.
3. Presso gli istituti pubblici o riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono istituiti i registri degli operatori delle professioni di naturopata, di massaggiatore shiatsu e di riflessologo, di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5. Ai registri di cui al presente comma possono essere iscritti i soggetti che hanno superato l'esame finale del relativo corso istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
4. Agli iscritti agli albi ed ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 7. (Norme transitorie).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 6, comma 3, è effettuata previa richiesta degli interessati agli istituti presso i quali essi hanno frequentato e superato il relativo corso di formazione di cui all'articolo 4.
2. Gli istituti di cui al comma 1 provvedono all'iscrizione nel proprio registro istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, all'atto del riconoscimento della propria attività da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
3. Nel caso di corsi sostenuti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso un istituto pubblico o privato che non ha ottenuto successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'interessato può ottenere il diploma frequentando l'ultimo anno e superando l'esame finale di uno dei corsi istituiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.
4. Coloro che sono in possesso di diploma di laurea in chiropratica, rilasciato da istituti di chiropratica riconosciuti dalla World Federation of Chiropractic (WFC) o dalla European Chiropractors Union (ECU), per poter esercitare la professione e iscriversi all'ordine e all'albo professionale dei chiropratici di cui all'articolo 6, comma 1, devono, altresì, superare un apposito esame di Stato, salvo che:

a) abbiano già svolto l'attività di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica sia disciplinato per legge;

b) abbiano esercitato in Italia l'attività di chiropratico in conformità alle disposizioni dell'Associazione italiana chiropratici per un periodo minimo di tre anni.
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti od università stranieri ed attestante la qualifica di operatore osteopata devono sostenere, ai fini dell'iscrizione all'ordine ed all'albo professionale degli osteopati di cui all'articolo 6, comma 1, un apposito esame di Stato, salvo che:

a) abbiano già svolto attività di osteopata ininterrottamente per un periodo di tre anni, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio dell'osteopatia sia disciplinato per legge;

b) abbiano esercitato in Italia l'attività di osteopatia per un periodo minimo di cinque anni.

Fermo quanto previsto dai commi 4 e 5, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può determinare, nelle more dell'istituzione dei corsi di diploma in chiropratica ed in osteopatia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio delle citate professioni.

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