TEST IN DBN

DOMANDA 

Egregio Avvocato
Mi riferisco alla discussione aperta da “mtttbl” sul test “Mineralogramma”, nella quale mi sono inserita.

Ho letto con interesse la sua risposta e non posso che ringraziarLa per avermi posto di fronte a situazioni che non immaginavo potessero comportare rischi per il Naturopata.
Ritengo un condizione del tutto normale, ma lo ribadisco comunque, di non aver mai ho avuto la presunzione o di essermi dichiarata una saccente naturopata, semplicemente non lo sono. Mi appassiono ad una causa e d’impeto intervengo, questo si mi capita.

Riguardo al mineralogramma, ho seguito un paio di corsi, molto interessanti, tuttavia, ne ho effettuati solo due nel tempo di 9 anni circa. Se questa pratica espone “con certezza” a rischi, sarà bene non impiegarla.
Credo sia importante dare delle certezze ai molti naturopati che consigliano ed effettuano questo test.

Le mie precisazioni, circa il mineralogramma, intendevano descrivere il lavoro svolto dal naturopata consistente nel prelievo del capello e nella consegna del test al cliente, null’altro.

Sperando di aggiungere dei dati utili a formulare un parere legale, riferisco che il risultato del test si compone, per così dire di due parti, una destinata al cliente (informazioni sui minerali, facilmente reperibili in internet per esempio o da libri di facile lettura) e l’altra per il terapeuta più specifica, il quale può scegliere di conservarla per un dato periodo o meno. Non so’ se e in che modo il cartaceo che viene dato all’utente possa pregiudicare la posizione del naturopata. Probabilmente, questo richiede una stima precisa da parte di un giurista competente quale è Lei.

Non vorrei sembrarLe pedante e ripresentare la frittata fritta e rifritta in vari modi, ma il povero naturopata deve pur sapere se può in tutta tranquillità far fare un dato test oppure no.

La questione non mi coinvolge personalmente, si rapporta invece a tutta la categoria che ha bisogno di informazioni chiare e precise, di poter lavorare forte delle concretezze fornite con l’insegnamento naturopatico e soprattutto dai pareri legali.

Nell’ambito delle DBN ci vengono illustrati diversi tipi di test, proposti in quanto non comporterebbero (uso il dubitativo !) rischi di sorta, poichè si basano su tecniche definite non invasive.

Un esempio rilevante fra tutti sono i test genetici venuti recentemente alla ribalta e concepiti per definire non una dieta del futuro, ma la giusta qualità dei nutrienti specifici per un dato individuo; sono effettuabili mediante prelievo di cellule buccali con un semplice tamponcino che lo stesso utente passa/sfrega sulla sua mucosa buccale, non si effettuano prelievi di sangue. L’operatore in DBN non deve interpretare o capire il test genetico, viene affiancato da medici nutrizionisti, genetisti, ecc. che forniscono un elaborato ad hoc ed assicurano grande disponibilità.

Alcuni naturopati effettuano questo test, con ciò va detto che sono per lo più laureati in farmacia, in dietistica, infermieri professionali, biologi.

Il rischio è che tale pratica si diffonda tra molti operatori di DBN non abilitati da un idoneo titolo di studio.

Poiché viene detto loro che si può fare, che è lecito, non è invasivo, e che lo studio del campione viene inviato nei vari laboratori di analisi esistenti. Qual’è la reale responsabilità di questi naturopati?

Generalizzando, invece, qualora l’analisi di un campione, di varia natura (es il capello), venga effettuata presso un laboratorio avente una sede diversa da quella in cui l’operatore in DBN svolge la sua attività di prelievo del campione (es. capello) e spedizione, quest’ultimo si rende responsabile unicamente del suo lavoro pratico oppure su di lui può pesare anche il più fine lavoro svolto dai professionisti a cui si rivolge?
La consegna del test all’utente, e l’eventuale integrativo consiglio di rimedi, minerali o vitamine, quali altre violazioni, ingerenze o inosservanze compie?
Ancora, se un utente presenta al naturopata un test citotossico (analisi compiuta su sangue) eseguito precedentemente e autonomamente presso una struttura specializzata, il naturopata compie un illecito nel visionarlo e dare dei consigli generali di tipo alimentare?
Vorrei porLe alcuni quesiti, diretti “ancora” a capire il confine fra ciò che è lecito e non lecito (in DBN).
Nel corso del terzo anno della scuola di naturopatia, fra gli insegnamenti orientati alla gestione pratica del cliente, conservo ancora gli appunti sulla valutazione delle analisi fatte su sangue e urine, con richiami di anatomia e fisiologia (anche di patologia!), esami peraltro che ci è stato consigliato di visionare ogni volta sia possibile. Le analisi più comuni naturalmente, quanto basta per la comprensione dello stato nutritivo e funzionale della persona.
La conoscenza di base è essenziale soprattutto per la nostra auto tutela.
L’applicazione pratica mi ha condotto ad indirizzare direttamente al medico es. un soggetto che presentava creatininemia elevata da esami mai mostrati al medico; un altro per un problema di acidi urici (la gotta la conosciamo tutti); una signora per sospetta celiachia che non è una comune intolleranza, ecc. Non mi invento medico. Non voglio avere grane!!, preferisco non lavorare. La denuncia rimane sempre in agguato, celato nell’utente.
Non conosco quale possa essere la reale condizione di malattia di quelle persone; prudenzialmente se ho il dubbio che un individuo presenti un problema importante, non una semplice disfunzione, consiglio di affidarsi al proprio medico di base o specialista.
il naturopata deve essere messo nelle condizioni di discernere tra malattia e disfunzione.
L’iridologia rileva eventuali alterazioni dei punti riflessi sull’iride, così la riflessologia. Visionare degli esami ematici, senza diagnosticare alcunchè, perchè è inopportuno? Chiedere se tizio soffre di calcolosi, come può invadere l’ambito medico che giustamente non compete al naturopata, se giova solo a non consigliare dei fitoterapici come il boldo per esempio che potrebbere causargli una dolorosa colica? Un maggior numero di informazioni raccolte facilita l’eventuale necessità di rinvio al medico del malato, magari ringraziandolo per aver pensato alla naturopatia ( l’ultima spiaggia?!).
Ho davvero paura invece, quando mi capitano soggetti dei quali mi faccio un quadro “mentale” serio (insomma qui lo scrivo e qui lo nego “patologico”), del quale essi stessi non sono a conoscenza, non ancora diagnosticato, e in più senza alcun esame di sorta che mi possa aiutare. Talvolta li congedo gentilmente. Sempre ripeto fra me e me “io speriamo che me la cavo…….
Quanto alla terminologia.
La mia mammina ha 81 anni, io qualcuno di meno, ha scolarità media, eppure il suo lessico comprende termini decisamente appropriati alle condizioni di malattia che accompagnano l’essere umano nel corso della sua esistenza.
È vero non c’azzecca; la nonna può pronunziare la parola “patologico ” “tachicardia” “asma” “algia”, e noi naturopati ce ne guardiamo bene dal farlo.
Come tutelarci?
Io sono una naturopata, ma anche una dietista con equipollenza al diploma di laurea. Non ho né cultura nè proprietà di linguaggio tali da emulare quello medico, questo è certo, ma, Le chiedo Avvocato, questo titolo, dovessi avere mai dei guai giudiziari a causa dell’uso di termini che anche senza intenzione dia adito a dubbi sulla mia corretta operatività, potrebbe costituire elemento di difesa?
La domanda è di gran peso.
È il caso dell’infermiere professionale abituato alla terminologia d’ambito ospedaliero, e a figure similari divenuti naturopati. Per necessità deontologiche, si sostituiranno i termini strettamente medici (ma alcuni anche delle nonne) con definizioni più consone, però, la naturopatia non deve divenire la fossa dove tutto il preesistente bagaglio formativo guadagnato con fatica, deve essere sepolto e dimenticato.
In conclusione, calcolo di ritirarmi in pensione fra 2 max 3 anni, quindi, tutto quanto sopra non lo discuto per mio personale interesse, ne discuto a favore dei più giovani e della categoria.
Il naturopata deve essere istruito ed educato ad essere tale nel rispetto della propria deontologia, doveri ma anche il diritto alla propria dignità culturale, sempre che lo possieda è ovvio, e di approfondimento del proprio sapere, anche con i Master di naturopatia.
Non so se sono riuscita ad esprimermi con chiarezza, mantenendo integra la mia ispirazione naturopatica.
Conto nel suo giudizio e autorevole parere e La ringrazio infinitamente.

RISPOSTA

Gentile Utente,

ho letto con interesse il Suo testo. Le chiederei, soltanto, maggior sintesi, al fine di consentire a tutti una lettura più agevole dei quesiti. Rilevo, inoltre, che ha posto numerose domande in un’unica discussione, mentre, stando alle condizioni del forum, ciascuna discussione dovrebbe essere riservata ad un solo quesito. Anche perché, altrimenti, risulta complesso il confronto immediato tra domanda e risposta.

Passo in rassegna i vari quesiti da Lei posti:

1. In ordine al mineralogramma, ribadisco che il mio primo parere era espresso con riferimento a tutte le fasi del test ed evidenziava i profili rischiosi con riferimento a ciascuna di esse.
È evidente che se il Naturopata si limita a prelevare il capello e a leggere l’esito fornito da una struttura esterna egli debba prestare attenzione a svolgere correttamente solo queste due fasi. In sintesi: occorre che il capello non sia prelevato con metodi invasivi − non può essere strappato insieme al bulbo − e che l’esito fornito dal laboratorio non sia utilizzato per formulare diagnosi, ovverosia per evidenziare stati patologici. Il mineralogramma, peraltro, non è in grado di evidenziare malattie, ma soltanto squilibri energetici; dunque, esso è comunque inidoneo ad essere utilizzato a fini diagnostici.

2. Quanto ai “test genetici”, devo dire da subito che non sono affascinato dal nome, che richiama il settore medico. Sarei portato a ritenere che esso si riferisca, meglio, all’individuazione di tendenze genotipiche a presentare alcuni disturbi, privi di carattere clinico.
Circa i rischi, essi sono identici a quelli presentati dal mineralogramma; se il Naturopata si limita a prendere in consegna un campione e ad inviarlo ad un Istituto e, poi, a valutare l’esito, egli risponde soltanto di queste fasi (per cui valgono le considerazioni fatte per il mineralogramma). Sul punto, è assorbente la considerazione per cui “la responsabilità penale è personale”. L’importante è che egli si affidi a strutture e professionisti di provata serietà e affidabilità, vagliandone preventivamente titoli e credenziali; anche e soprattutto in adempimento di un dovere di correttezza nei confronti del cliente.

3. In ordine all’analisi di un esame del sangue, ho maggiori perplessità.
I Giudici, infatti, tendono a ritenere che questo sia − in sé − un atto “proprio e tipico” del medico.
In effetti, la valutazione di un esame del sangue ha sostanziale carattere diagnostico, muovendo da dati di carattere clinico che descrivono lo stato di salute − e non già di “benessere” − dell’individuo.
Sarebbe preferibile richiedere all’utente non l’esame del sangue, bensì la valutazione dello stesso condotta dal medico. Sulla base di quest’ultima dovrebbe essere formulato il parere naturopatico.
Per tali motivi tutti gli esami clinici sono rischiosi per il Naturopata, in quanto implicanti cognizioni proprie del medico.
I test a carattere non clinico − Vega test, iridologia, ma anche mineralogramma − possono essere valutati dal Naturopata; viceversa, quelli aventi natura clinica − ecografia, esame ematico, radiografia − riportano dati che possono essere valutati con competenza soltanto dal professionista sanitario.

4. Infine, il motivo per cui è illegittimo rivolgere delle domande ad un individuo su malattie − pregresse o in atto − è che tale attività si chiama comunemente “anamnesi” e rientra tra quelle che − insieme a prescrizione, prevenzione, terapia, prescrizione di farmaci, ecc. − la Suprema Corte riserva espressamente al medico.
Pertanto, è necessario che considerazioni sugli stati di sofferenza siano riportati spontaneamente dall’utente, senza alcuna sollecitazione da parte dell’operatore.

Spero di aver risposto a tutto.
Le ricordo che, in assenza di una normativa italiana in materia, non è possibile fornire alcuna “certezza” al Naturopata. Del resto, perdoni l’ovvietà, ma la certezza è estranea al mondo del diritto, ove ogni caso deve essere valutato singolarmente e, soprattutto, interpretato.
Lo sforzo è quello di individuare alcune “linee guida”, binari sui quali l’operatore possa praticare con serenità la propria professione.
Per tal motivo, ogni parere non può che essere espresso in termini di prudenza, in quanto − spesso − anche il giurista non ha appigli normativi o giurisprudenziali su cui fondare la propria consulen

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