STUDIO DEL NATUROPATA

DOMANDA 

Gentile avvocato,
gradirei una precisazione sul luogo di lavoro del naturopata. Si incorre in qualche infrazione qualora lo studio fosse ricavato nella propria abitazione? E’ legittimo apporre una targa all’esterno con nome e cognome e la qualifica di naturopata?
Inoltre, è possibile lavorare in proprio e contemporaneamente avere delle collaborazioni con altri studi?
Durante il colloqui con il cliente, sono solita tenere un promemoria con i suoi dati e i disequilibri da questo riferiti, anche per eventuali successivi colloqui. E’ legale?

RISPOSTA 

Studio/abitazione.

In ambito penalistico non sono previste sanzioni per l’utilizzo della propria abitazione quale studio professionale.

Occorre, tuttavia, assumere informazioni presso l’Ufficio Tecnico del Comune in ordine alle regole – accatastamento dell’immobile (uso abitativo/commerciale/promiscuo), messa a norma del medesimo sotto i profili igienico/sanitario e della sicurezza – che disciplinano i locali commerciali dal punto di vista amministrativo.

Infatti, sono previste sanzioni – c.d. “multe” – molto salate nell’ipotesi in cui l’attività professionale venga svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, ovvero in locali inappropriati.
La invito, pertanto, a recarsi presso l’Ufficio competente al fine di assumere tutte le necessarie informazioni. La normativa, infatti, è differente a seconda del Comune in cui Lei si trovi ad esercitare.

Targa.

Quanto all’apposizione della targa, anch’essa è legittima, purché preventivamente denunciata ed autorizzata dal Comune.
Occorrerà presentare presso l’Ufficio di competenza (perlopiù, lo sportello U.R.P. della Polizia Municipale) una richiesta contenente, perlopiù:
– planimetria indicante la collocazione dell’impianto pubblicitario;
– prospetto dell’edificio sul quale va affissa l’insegna o la targa;
– progetto grafico particolareggiato, a colori del manufatto;
– eventuale documentazione fotografica dell’edificio interessato alla collocazione dell’insegna, targa o impianto pubblicitario.
Noti bene: si tratta di un elenco meramente esemplificativo; come già detto, ogni Amministrazione può richiedere il rispetto di formalità differenti.

Normalmente, per ottenere l’autorizzazione, occorre un periodo di 60/90 giorni.
Ottenuta l’autorizzazione, sarà libera di esporre la targa con il Suo nominativo e la Sua qualifica.

Collaborazione con altri studi.

Non vi sono controindicazioni sotto il profilo giuridico.
Occorre, piuttosto, informarsi presso il Commercialista, per verificare le formalità da rispettare per l’emissione della fattura e quant’altro inerente i profili fiscali della professione.

Appunti relativi al colloquio naturopatico.

Si tratta di un’attività legittima e doverosa, nei limiti in cui si rivela strumentale a garantire all’utente una prestazione adeguata e competente.

Occorre, tuttavia, limitarsi a documentare soltanto i disturbi di rilevanza naturopatica ed astenersi dal rilevare patologie o quant’altro di competenza medica. Un simile documento finirebbe per essere frainteso e per dimostrare l’esercizio di un’attività vietata, nonostante la stessa – in concreto – non sia stata svolta.

Si ricorda, infatti, che l’attività di anamnesi – che consiste nella ricostruzione della pregressa vita patologica del paziente – è di stretta pertinenza medica e non può in alcun modo essere esercitata dal Naturopata.

Occorre, poi, che gli appunti relativi a ciascun utente vengano custoditi con le modalità conformi alla vigente normativa sulla privacy – in particolare, all’interno di un armadio chiuso a chiave – e conservati per un periodo di almeno tre anni.

 

RISPOSTA 

Gentile Avvocato,
La ringrazio per le sue risposte. Non mi è chiaro cosa intende per “assumere informazioni presso l’Ufficio Tecnico del Comune in ordine alle regole – accatastamento dell’immobile (uso abitativo/commerciale/promiscuo), messa a norma del medesimo sotto i profili igienico/sanitario e della sicurezza – che disciplinano i locali commerciali dal punto di vista amministrativo”.

L’immobile dove io vivo è solo ad uso abitativo e ovviamente rispetta il profilo della sicurezza (impianto elettrico). Se l’immobile non ha un uso commerciale ci sono problemi? Il profilo igienico (bagno, anticamera…) non spetta soltanto a chi lavora in uno studio adibito ad uso commerciale?

DOMANDA 

Perdoni il ritardo nel riscontro. Tuttavia, il sistema non mi aveva segnalato una Sua ulteriore richiesta di chiarimenti.

L’immobile ove Lei vive attualmente è adibito a solo uso abitativo. Tuttavia, la destinazione dell’unità deve essere modificata, qualora la medesima venga aperta al pubblico; l’uso della stessa, infatti, diviene promiscuo (abitativo/studio naturopatico).
Coerentemente con quanto sopra, occorre richiedere il mutamento della destinazione dell’immobile presso l’Ufficio del Catasto; diversamente, il proprietario può incorrere in sanzioni amministrative.
Occorre rilevare, peraltro, che sono previste agevolazioni fiscali relativamente agli stabili adibiti ad uso promiscuo.

Dall’apertura al pubblico dei locali – siano essi adibiti a studio o a altro – discende la necessità di rispettare alcuni standard, definiti dalla Legge ed attuati da ciascun Comune.
Per tal motivo, prima di svolgere attività lavorativa all’interno della Sua abitazione, occorre prudenzialmente informarsi presso il Comune ove Lei risiede in ordine alla modulistica da compilare ed ai requisiti richiesti, al fine di scongiurare eventuali sanzioni.

 

RISPOSTA 

Gentile avvocato,
torno a disturbarla in merito alla questione “studio in casa” posta tempo fa.
Il commercialista di una mia collega naturopata ha precisato che non è importante dove lo studio del Naturopata ha ubicazione in quanto la nostra partita Iva è per servizi alla persona da effettuarsi ovunque. Quindi secondo lui si può esercitare ovunque, non è importante dove e di conseguenza viene meno la forma con la quale e’ stato accatastato l’immobile.
Preciso che fuori da casa mia non c’è nessuna targa che faccia riferimento alla mia professione. Mi chiedo se basti semplicemente NON usare il termine “studio” per indicare la stanza in casa dove si riceve, per aggirare l’ostacolo.
Mi può fare ulteriore chiarezza su questo?
Grazie

DOMANDA 

A mio avviso, occorre esaminare due profili differenti.

Da una parte, in quanto libero professionista dotato di partita IVA – come ovviamente rilevato dal Commercialista – Lei è libero di esercitare la professione ove desidera, in uno o più studi professionali.
Dall’altra, la Legge – in particolare, le norme amministrative – richiede che le professioni che importano la ricezione di persone si svolgano in luoghi adeguati all’esercizio delle professioni medesime. Ciò, a prescindere dal nome con il quale ci si appelli ai luoghi predetti (sia esso “casa”, o “studio”).

Dunque, occorrerà rispettare alcuni requisiti in materia di salubrità dell’ambiente, di accessibilità ai locali, ai servizi igienici, eccetera, come individuati dalle norme comunali e accessibili presso l’Ufficio Tecnico di ciascun Comune.
Sono dolente di dovermi ripetere: tuttavia, per avere sicurezza di operare in tranquillità, occorre osservare le indicazioni di cui sopra; al fine di non incorrere in inaspettati accessi della Polizia Municipale (ad esempio) e nella comminazione di salate sanzioni amministrative.
Ciò detto, non escludo che il Suo Comune preveda norme assai permissive, ovvero che – richieste determinate autorizzazioni – non risponda alle richieste, permettendo la formazione del silenzio/assenso sulle medesime.

RISPOSTA 

Quoto una parte di risposta per sollevare una domanda:
Occorre, tuttavia, limitarsi a documentare soltanto i disturbi di rilevanza naturopatica ed astenersi dal rilevare patologie o quant’altro di competenza medica. Un simile documento finirebbe per essere frainteso e per dimostrare l’esercizio di un’attività vietata, nonostante la stessa – in concreto – non sia stata svolta.
Si ricorda, infatti, che l’attività di anamnesi – che consiste nella ricostruzione della pregressa vita patologica del paziente – è di stretta pertinenza medica e non può in alcun modo essere esercitata dal Naturopata.

Mi chiedo come e’ possibile, anche per un Naturopata, non avere informazioni relative alle patologie in corso e pregresse, o interventi chirurgici. Questa raccolta dati E’ NECESSARIA e spesso condiziona il poter consigliare rimedi fitoterapici ed altro. Le analisi e gli interventi e le diagnosi sono state gia’ ovviamente determinate da Medici nell’ambito della loro professione, e nell’ottica della collaborazione-affiancamento sul migliorare il benessere, il Naturopata deve essere informato e soprattutto, e’ impensabile non annotare tali informazioni (a meno che uno non abbia una memoria da computer o veda solo tre clienti all’anno!!). Come bypassare queste indicazioni e soprattutto, c’e’ un qualche riferimento normativo che lo vieta, o, sulla base di questo ragionamento, visto che il Naturopata viene solo INFORMATO del pregresso, possa tenere conto di queste indispensabili informazioni?

 

 

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