PSICOLOGO-NATUROPATA

DOMANDA 

Gentile Avvocato,

le chiedo cortesemente un chiarimento in merito alla corretta gestione legale della professione di Naturopata e Psicologo. Mi spiego meglio: se uno Psicologo abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi è anche Naturopata, ma non ha mai lavorato come libero professionista né con il primo né con il secondo profilo professionale, quando decide di aprire uno studio privato, come deve regolarsi?
A) Come va gestita l’apertura della partita iva. (a]come professionista psicologo o b] come naturopata?) Il dubbio sorge in quanto, ai fini pratici, l’inquadramento fiscale non può comprendere entrambi i profili;
B) L’Ordine degli Psicologi permette a un proprio iscritto di esercitare la propria professione (quindi con partita iva da Psicologo) consigliando però ai suoi clienti ciò che ha imparato essendo Naturopata?
C) Se lo studio privato viene aperto presso il domicilio in cui il professionista è in affitto, il proprietario dell’appartamento deve essere avvisato di tale scelta? C’è bisogno della sua autorizzazione?
D) Nel caso in cui si possa aprire lo studio privato in casa, il proprietario dell’appartamento può chiedere un adeguamento dell’affitto alzando la quota?
E) Nel caso in cui la partita iva venga aperta come Naturopata, lo psicologo può, deve o NON deve esporre fuori dal suo studio una targa recante la dicitura “Naturopata”?
F) In sostanza vorrei sapere qual è la formula legale che tuteli di più il professionista:
a) aprire la partita iva come Psicologo e lavorare solo con questo profilo;
b) aprire la partita iva come Psicologo integrando il lavoro svolto con competenze da Naturopata;
c) aprire la partita iva come Naturopata e lavorare solo con questo profilo;
d) aprire la partita iva come Naturopata integrando il lavoro svolto con competenze da Psicologo;
G) La prestazione naturopatica è detraibile per l’utente ?
H) E’ vero che uno studio privato presso il domicilio, per essere a norma ,necessita di estintore e di bagno per gli utenti?

Ringraziandola per l’attenzione invio cordiali saluti.

 

RISPOSTA

Gentile Utente,

non me ne voglia, ma preliminarmente devo evidenziare che il Suo non è il modo corretto di richiedere il parere secondo le regole del presente forum, che impone la formulazione – in forma chiara e precisa – di un solo quesito per volta, al fine di agevolare la risposta e la consultazione della discussione ad opera degli altri utenti.
In secondo luogo, Le ricordo che il quesito deve avere – sempre alla luce delle condizioni di utilizzo del forum – “carattere giuridico, di prevalente natura penale e deontologica”, mentre la Sua domanda ha, perlopiù, rilievo fiscale.

Ad ogni buon conto, procedo alla disamina delle richieste che in questa sede possono trovare risposta.
Innanzitutto, occorre premettere che la professione di Naturopata non è incompatibile con altre, a carattere autonomo o dipendente. La Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti non impedisce l’esercizio della Naturopatia a chi gestisca un’altra attività, purché rispetti i principi etici e culturali a fondamento delle professioni bionaturali.
Occorre, piuttosto, verificare se gli organismi di controllo delle altre professioni consentano ai propri iscritti l’esercizio della Naturopatia. Ad esempio, nel caso dello psicologo, è opportuno interrogare l’Ordine competente per sapere se l’iscritto all’albo possa esercitare contemporaneamente anche la professione di Naturopata, senza incorrere, con ciò, in sanzioni disciplinari.

In ordine alle richieste da Lei formulate circa la partita I.V.A., è opportuno evidenziare che l’aspetto più rilevante non è tanto la formula con la quale si apre la posizione fiscale, ma gli aspetti di compatibilità tra le professioni.
Venendo, per comodità, al Suo quesito sub E), per sapere se l’indicazione della qualifica di “Naturopata” accanto a quella di “Psicologo” è corretta, occorre – ribadendo quanto sopra – verificare se l’Ordine degli Psicologi lo consenta. Anche perché ciascun codice deontologico – anche quello degli Psicologi – regola le modalità di presentazione al pubblico dell’attività (“pubblicità della professione”) e le norme in merito potrebbero richiedere il rispetto di alcuni accorgimenti che, per non incorrere in sanzioni, è necessario seguire.

Circa i quesiti sub A), B) e F), occorre rilevare che essi vanno necessariamente posti all’Ordine degli Psicologi competente sul territorio in cui Lei si troverà ad esercitare – il quale sicuramente dispone di un settore fiscale − e al Suo commercialista di fiducia.
Ad ogni buon conto, la domanda corretta non è quale sia la modalità che tuteli maggiormente il professionista (F), bensì quale sia la modalità consentita sotto il profilo deontologico (compatibilità delle professioni), in primis secondo l’Ordine degli Psicologi.

C)
A rilevare è la causale del contratto di locazione. Se esso è stipulato a titolo abitativo, l’immobile non può adibirsi a studio professionale, salvo diversa pattuizione con il padrone di casa; il contratto ad uso commerciale ha natura differente e prevede differenti condizioni (innanzitutto, una durata minima differente, 6 anni + 6 anni, in luogo dei 4 anni + 4 anni, tipici del contratto ad uso abitativo).
Peraltro, occorre verificare presso l’ufficio del Catasto se l’immobile può essere adibito a studio professionale, variandone l’accatastamento.

D)
Per adibire l’appartamento a studio professionale occorre modificare il contratto. In tale contesto, può essere rivisto anche il trattamento economico.

G)
Premesso che tale questione andrebbe posta ad un fiscalista, occorre rilevare che, per essere detratta dalle tasse, la prestazione naturopatica dovrebbe essere equiparata a quella sanitaria e operare in regime di esenzione I.V.A.. Atteso che tale equiparazione non sussiste – e nemmeno potrebbe, posta l’eterogeneità tra la professione medica e quella naturopatica – ritengo debba escludersi, almeno al momento, che l’utente possa usufruire della detrazione per la consulenza erogata dal Naturopata.

H)
Non essendovi, al momento, una disciplina legislativa della professione naturopatica, non vi sono nemmeno norme igienico-sanitarie che regolamentino lo studio in cui la medesima viene esercitata. Il buon senso – oltre al codice deontologico – impone di adottare standard di sicurezza e comfort adeguati alla dignità della professione e strumentali alla tutela della clientela. Quelli da Lei evidenziati – estintore e bagno per l’utenza – paiono rientrare pacificamente tra i requisiti minimi di un locale aperto al pubblico; in assenza, francamente, lo stesso non sarebbe nemmeno idoneo ad accogliere terzi.

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