PROPOSTE DI LEGGE

DOMANDA 

Gentili Avvocati De Nardo e Vettorello,

sono venuto a conoscenza delle proposte di legge in discussione in parlamento:
riconoscimento delle “medicine alternative” come specializzazione medica post-laurea
inasprimento delle sanzioni per “abuso di professione” in penale.

Sinceramente sono molto preoccupato degli sviluppi della nuova normativa; sono a chiedervi, quindi, come ci potremo muovere nel caso queste proposte non subiscano variazioni al testo originale, e se in qualche modo ci potra’ essere una sanatoria con i dovuti paletti e limiti.

Cordialmente

 

RISPOSTA 

Gentilissimo Utente,

Le rappresento la mia cauta serenità per le proposte da lungo stagnanti in Parlamento.

In primo luogo, la materia è in corso di studio da tempo, ma non si è ancora giunti ad alcuna conclusione; aspetterei a nutrire preoccupazioni.
In ogni caso, l’auspicio è che se ne occupi chi ha le conoscenze per distinguere tra medicina alternativa e disciplina bionaturale. Ciò premesso, non può derivare alcun problema per chi svolge attività bionaturali che, come tali, resterebbero al di fuori delle “medicine alternative”.
Le proposte di Legge più articolate distinguono – correttamente – tra le due tipologie di professioni e di professionisti, regolando separatamente i relativi settori e scongiurando confusioni di sorta.
Quelle meno illuminate confondo tra disciplina bionaturale e estetica, ponendo la prima nell’alveo della seconda; la speranza è che queste ultime finiscano nel dimenticatoio, in quanto del tutto inadeguate.

Quanto all’inasprimento di pena per il reato di cui all’art. 348 c.p., non tange per nulla chi – come Voi associati – continua a comportarsi correttamente e a non invadere il settore sanitario.
La struttura del reato dovrebbe restare invariata e, dunque, non determinare alcun mutamento di orientamento nella giurisprudenza. Gli aumenti di pena sono spesso “specchietti per le allodole”: accontentano alcune categorie ma non determinano alcun cambiamento sostanziale.

Certo, occorrerà – ancor più di prima – osservare le linee guida sull’esercizio della professione naturopatica, che da anni cerchiamo faticosamente di enucleare, cogliendo lumi dalle decisioni giurisprudenziali.

Quanto al riferimento ad un’ipotetica “sanatoria”, occorre rilevare che, con tale termine, ci si riferisce ad un provvedimento indulgenziale, detto anche indulto o condono, che riguarda non già condotte specifiche ma grandi categorie di reati. In ogni caso, si riferisce a fatti già giudicati e per cui è intervenuta condanna esecutiva e non interessa il caso di specie.
Piuttosto, bisogna sottolineare che le norme penali non hanno mai carattere di retroattività.

Un eventuale mutamento di disciplina del settore riguarderà soltanto il futuro e ciascun naturopata potrà, per tempo, parametrare la propria condotta alla nuova normativa.

Dunque, continui a lavorare in serenità, nel rispetto di quanto sin d’ora si è a lungo trattato.

 

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