PREPARE E CONSEGNARE AL CLIENTE ESSENZE FLOREALI

DOMANDA 

Buongiorno.

Nella sua risposta Re: Preparazioni floriterapiche di Ven 23-01-09, afferma che:

“Ciò premesso, non dovrebbe − la formula dubitativa è d’obbligo, non potendosi escludere interpretazioni contrarie − incorrere in nessuna violazione il Naturopata che provvede personalmente alla preparazione delle sostanze naturali…”.

Desidero cortesemente sapere:
a) tali prodotti possono essere venduti al cliente (la commercializzazione non è soggetta a specifiche norme?)?
b) anche qualora essi vengano regalati, il naturopata non incorre in qualche abuso (delle norme sulla preparazione o somministrazione degli alimenti?), visto che si tratta di sostanze che il cliente deve ingerire?

RISPOSTA 

il parere espresso si riferiva al profilo dell’abusivo esercizio della professione medica, in quanto la domanda era posta con riferimento alla possibile contestazione del reato in questione in caso di preparazione di un prodotto.

In questa sede è assai difficile racchiudere pareri “onnicomprensivi”, anche perché l’oggetto del presente forum non lo prevede; ad esempio, sono ad esso estranei i profili amministrativi della preparazione/commercializzazione del prodotto alimentare. La invito, dunque, alla consultazione delle condizioni di utilizzo del forum.

Un’attività di questo tipo − in presenza di alcuni caratteri, quali la professionalità − dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione ministeriale. La invito, tuttavia, a rivolgersi al professionista competente, che non è l’avvocato penalista (competenza specifica hanno il legale amministrativista e il dottore commercialista).  

Giusto, invece, è l’appunto sulla possibile violazione di norme penalistiche relative alla preparazione/somministrazione di prodotti.

In merito, rilevo che il codice penale contiene una serie di previsioni a tutela della salute pubblica, relative alla preparazione/commercializzazione di sostanze nocive e all’adulterazione di sostanze.
Vi sono, poi, norme esterne al codice penale che riguardano specificamente la preparazione di presidi sanitari.

Dunque, occorre che la preparazione dell’agente naturale non dia, quale risultato, un prodotto pericoloso per la salute.

In tale ipotesi, le conseguenze giudiziarie sarebbero ben più gravi rispetto a quelle derivanti da una contestazione ai sensi dell’art. 348 c.p.. 

DOMANDA

Abbia pazienza, ma non ho capito del tutto la sua risposta al secondo punto sulla preparazione di prodotti – nella fattispecie una miscela di fiori di Bach.

Sta dicendo che se il prodotto non è nocivo né adulterato né sanitario posso tranquillamente prepararlo e consegnarlo al cliente per l’assunzione al proprio domicilio?

Oppure qualunque preparazione destinata al consumo umano deve essere soggetta a specifiche norme di preparazione, indipendentemente dalla sua nocività o, meglio, per garantirne aprioristicamente l’assenza (e di conseguenza questa possibilità al semplice naturopata è preclusa)?

RISPOSTA 

gentile utente,

nella mia precedente risposta Le ho indicato i profili rilevanti sotto il profilo penalistico.

Ho evidenziato, tuttavia, che in altri ambiti – su tutti, quello amministrativo – potrebbe non essere sufficiente la non nocività del preparato per escludere la responsabilità derivante dalla sua preparazione/commercializzazione. Mi riferivo, in particolare, agli aspetti autorizzativi.

Nel compiere tale generico rilievo, invitavo a rivolgere la questione ai professionisti competenti (legale amministrativista/dottore commercialista), rappresentando come l’oggetto della stessa non rientri nel presente forum.

Domanda ammissibile in questa sede sarebbe: “Il Naturopata che prepara un prodotto fitoterapico e lo consegna al cliente, potrebbe incorrere nella contestazione di abusivo esercizio della professione medica o infermieristica?”.

La risposta è che accuse di questo tipo sono state rivolte anche a soggetti che avevano consegnato un prodotto erboristico, quando ne avevano evidenziato le proprietà curative.

Dunque, importa che il preparato indicato – oltre a non essere un presidio sanitario – sia consigliato per scopi diversi da quelli curativi.

 

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