DOMANDA
Buongiorno,
mi capita spesso di consigliare Fiori di Bach, californiani e altri prodotti simili.
Posso preparare e consegnare io stesso al cliente il mix necessario o devo per forza indirizzare la persona in una farmacia?
Grazie
RISPOSTA
Gentile utente,
occorre premettere che la parte più importante del Suo quesito attiene non tanto alla preparazione del prodotto, quanto alle modalità di indicazione dello stesso.
I fiori di Bach e gli altri estratti naturali impiegati nella Naturopatia − escluderei il ricorso alla terminologia, assolutamente impropria, di “floriterapia”, essendo il concetto di “terapia” proprio della medicina ed estraneo alla materia naturopatica − vengono spesso, anche se erroneamente, ricondotti nell’alveo dell’omeopatia.
Sul punto, occorre ribadire che i medicinali omeopatici, proprio in quanto medicinali, non possono costituire oggetto del suggerimento dell’operatore del benessere, poiché riservati alla prescrizione sanitaria. La loro indicazione, pertanto, costituisce − alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto − esercizio abusivo della professione medica.
Vale la pena sottolineare che alcuni Tribunali sono giunti ad escludere la sussistenza del reato, osservando che la presenza infinitesimale di principio attivo nel preparato omeopatico lo rende più simile ad “acqua fresca”, piuttosto che ad un farmaco.
Tuttavia, ad oggi, occorre attestarsi sul parere della Suprema Corte − che costituisce “precedente”, cui i Giudici dei gradi inferiori si ispirano − ed evitare assolutamente il ricorso ai preparati omeopatici.
Tornando all’oggetto del Suo quesito, dobbiamo rilevare che non riteniamo corretta la riconduzione dei fiori di Bach nell’alveo dell’omeopatia, posta l’assenza − in essi − di qualsivoglia principio attivo, che consenta di inquadrarli nella farmacopea ufficiale. I medesimi, infatti, non sono altro che la diluizione in sostanza idroalcolica (che ha mero scopo conservativo) di estratti naturali.
Ciò premesso, non dovrebbe − la formula dubitativa è d’obbligo, non potendosi escludere interpretazioni contrarie − incorrere in nessuna violazione il Naturopata che provvede personalmente alla preparazione delle sostanze naturali, purché egli chiarisca al destinatario della prestazione che le stesse non hanno alcun scopo terapeutico né curativo. Tale ultimo aspetto è fondamentale, poiché, in assenza dell’informativa, potrebbe essere fraintesa l’indicazione del prodotto; sul punto, ricordiamo che anche un’erba, nel caso in cui sia suggerita a fini terapeutici, può comportare l’accusa di esercizio abusivo della professione medica.
Dunque, non è tanto la sostanza a rilevare − con l’esclusione di quanto rientra nella farmacopea ufficiale e dei medicinali omeopatici, comunque di esclusiva pertinenza medica − ma lo scopo alla quale essa viene consigliata.
Deve essere chiaro che il suggerimento è finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’equilibrio omeostatico, ovverosia al mantenimento di un corretto equilibrio energetico individuale. Meglio, forse, non ricorrere a termini troppo “di settore”, quale quello di “terreno”, che rischierebbero di essere poco compresi; l’importante è che sia chiaro che il Naturopata si interessa soltanto dell’aspetto energetico dell’uomo e non della sua “salute”.
A tale scopo, sarebbe opportuno − per dimostrare la professionalità del Naturopata a chi dovesse metterla in dubbio − far sottoscrivere al cliente una ricevuta, in cui è chiaramente menzionata la finalità del prodotto consegnato.