DOMANDA
Gentile Avvocato,
spesso abbiamo sentito che il Naturopata potrebbe essere accusato ingiustamente del reato di abuso di professione medica. Ma in termini prettamente reali, qual’e’ la pena prevista per tale reato? In altre parole, cosa rischia esattamente il Naturopata che esercita liberamente la professione, nel peggiore dei casi? (Ovviamente poi il professionista serio si attiene al Codice Deontologico, ma e’ una curiosità che ritengo debba essere chiarita).
Grazie
RISPOSTA
Gentile utente,
innanzitutto, La invito a non sottoscrivere mai i quesiti con le Sue generalità. Ai fini del presente servizio di consulenza, tali dati non vengono in alcun modo trattati.
Per consentire l’agevole individuazione della richiesta e della consulenza che ne consegue è opportuno siglarsi con un “nickname”.
Ad ogni buon conto, Le suggerisco di leggere i termini del servizio, che si troveranno in breve a disposizione di tutti gli iscritti, nonché di intervenire al Convegno del 5 marzo p.v., finalizzato proprio a chiarire ogni dubbio o curiosità relativi alla consulenza on-line.
Veniamo al merito del Suo quesito.
L’art. 348 del codice penale sanziona l’indebito esercizio di una professione “per la quale è richiesta una speciale abilitazione” – ovverosia l’iscrizione ad un albo – con la pena della reclusione fino a sei mesi o con quella della multa da € 103,00 ad € 516,00.
Il trattamento sanzionatorio è, pertanto, “alternativo”. Chi pratica una professione protetta senza essere iscritto al relativo albo è punito, nelle ipotesi più gravi, con la pena della reclusione – che consiste nella detenzione in carcere – mentre, qualora la sua condotta sia più lieve, con la pena della multa – che si risolve in un esborso monetario -.
Nella valutazione della gravità del comportamento hanno rilievo elementi quali la tipologia di prestazioni effettuate e la ripetizione delle stesse, i danni che ne sono derivati, nonché gli eventuali precedenti penali dei quali l’autore è gravato.
Occorre tenere conto che, anche nell’ipotesi in cui la condotta sia ritenuta meritevole della pena della reclusione, il Giudice potrebbe riconoscere al responsabile il beneficio della sospensione condizionale, che consente di non scontare la pena e di godere dell’estinzione del reato nel caso in cui non si commettano ulteriori delitti nei successivi cinque anni. Tale beneficio, tuttavia, è fruibile soltanto una volta, mentre nella seconda occasione è subordinato ad un comportamento riparatorio del condannato (risarcimento del danno o lavoro socialmente utile).
La corretta comprensione di tali istituti richiede, tuttavia, la conoscenza di elementi giuridici che, in tale sede, non è possibile esporre in modo esaustivo.
Confido, tuttavia, di essere stato sufficientemente chiaro nell’esporre l’astratta previsione del nostro Ordinamento per il reato in esame.