OFFERTA TISANE

DOMANDA

Egregio avvocato, il mio quesito è questo: è possibile durante il consulto naturopatico offrire eventualmente te, tisane chiaramente in bicchieri di plastica e con tutto ciò che riguarda l’igiene, senza che questo venga considerato somministrazione di bevande con tutte le conseguenze del caso?
Grazie per l’attenzione.

RISPOSTA 

l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti è regolata dalla L. n. 287/1991, recentemente novellata con D.Lgs. n. 59/2010, in vigore dall’8.05.2010. Detto testo “si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati” (L n. 287/1991, art. 1, co. I), nonché “alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività” (L n. 287/1991, art. 1, co. II).
La normativa ha, pertanto, un ambito di operatività piuttosto ampio e subordina l’esercizio dell’attività in esame alla concessione di autorizzazioni amministrative.

Ciò premesso, sarebbe erroneo pensare che, nell’ambito del proprio studio, il professionista non possa offrire un caffè od un’altra bevanda al cliente, a titolo gratuito e senza connessione alcuna con la prestazione professionale fornita. Si tratta di un atto di cortesia, diretto a rendere più piacevole la permanenza presso i locali del Naturopata.
È evidente che l’offerta della bevanda non debba né avere carattere professionale, né costituire una fase della consulenza prestata dall’operatore; pertanto, essa non può servire − ad esempio − per mostrare gli effetti benefici di un prodotto consigliato. Qualora il Naturopata chiedesse un corrispettivo per un the o una tisana in assenza dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande, incorrerebbe nelle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 10 della L. n. 287/1991, come aggravate nel marzo 2010 (da € 2.500 euro a 15.000 euro), nonché sarebbe attinto da un provvedimento che impone l’immediata chiusura dell’esercizio.

Come più volte ribadito, il momento informativo è estremamente importante nella consulenza naturopatica.
Qualora l’operatore intenda offrire una bevanda, è importante informi il cliente che si tratta di un mero gesto di cortesia, che non rientra nella prestazione professionale e non ha alcuno scopo pubblicitario. Diversamente, i terzi potrebbero pensare che, in qualche modo, le stesse siano dal medesimo commercializzate.

Sul punto, infine, giova ricordare che il Codice Deontologico dei Naturopati Italiani pone − all’art. 20 − il divieto di comparaggio, che impedisce al professionista di percepire, anche indirettamente, qualsiasi utilità da aziende che producono o commercializzano preparati naturali.

Confidando nella completezza della risposta e ringraziandoLa per l’interessante quesito, porgo cordiali saluti.

 

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