DOMANDA
Sono una naturopata con Partita IVA (codice attività 960909), sono nel regime dei minimi iscritta alla gestione separata.
Sono in dolce attesa e il 25 febbraio 2013 è la data presunta del parto.
Mi sono recata allo sportello INPS della mia zona e dopo aver verificato che non ho diritto all’assegno di maternità perchè non ho maturato abbastanza contributi, mi è stato detto che non appartenendo alla categoria dei commercianti, artigiani o coltivatori diretti, la mia attività di libero professionista è assimilata ai lavoratori parasubordinati e in quanto tale devo astenermi OBBLIGATORIAMENTE dal lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto.
Come lei ben sa il nostro tipo di lavoro non ci permette di ‘abbandonare’ i clienti per 5 mesi, pertanto mi sembra assurdo che la legge mi imponga di NON LAVORARE in questo periodo.
Ho chiamato anche il numero verde dell’INPS e mi ha confermato quanto detto dal collega il giorno precedente.
Mi conferma l’astensione obbligatoria o sono stata male informata?
Spero di essermi espressa chiaramente…
RISPOSTA
Gentile Utente,
Innanzitutto, congratulazioni per il lieto evento!
Il Suo quesito è molto specifico e non rientra nella materia – deontologica e penale – oggetto del presente forum.
La invito, pertanto, a rivolgersi ad un commercialista/consulente del lavoro: professionista indicato a fornirle una risposta precisa per la Sua delicata situazione.
Ciò obbligatoriamente premesso, devo confermare che, effettivamente, le lavoratrici “parasubordinate” – rientranti, cioè, in una stretta linea di confine tra il dipendente ed il libero professionista – sono obbligate dalla Legge ad astenersi dal lavoro per complessivi cinque mesi (due, riducibili ad uno, prima della data presunta del parto; tre, fino a quattro, successivi al predetto).
Si tratta, tuttavia, di un diritto della lavoratrice/madre – una conquista – e non certo un onere. In quanto l’obbligatorietà deve essere vista dalla parte del datore di lavoro e non del lavoratore; in altri termini, la Legge obbliga il datore di lavoro a non occupare la lavoratrice nel periodo indicato, a tutela della stessa e del nascituro.
La circostanza che, nel Suo caso, Lei avverta soltanto il lato negativo dell’obbligo è connesso non tanto al predetto, quanto – piuttosto – al Suo inquadramento professionale.
Infatti – ma, su questo, maggiori lumi potrebbero giungermi da un consulente del lavoro – non comprendo come mai Lei risulti classificata quale lavoratrice parasubordinata, atteso che in tale categoria dovrebbero rientrare soltanto i lavoratori vincolati da rapporti di collaborazione a progetto e dai c.d. co.co.co., nonché da collaborazioni occasionali e da associazioni in partecipazione.
Ribadisco che non si tratta della mia materia di competenza, tuttavia, la logica mi impone di avvertire una stridente contraddizione tra la realtà in cui Lei opera – totalmente autonoma – e quella dei contratti di cui sopra, che comportano, effettivamente, un vincolo con un datore di lavoro, seppur meno stretto di quello proprio del lavoro subordinato.
Questo è l’aspetto che deve essere chiarito e che, a mio modesto parere, deve condurre ad un riconoscimento della Sua professione quale totalmente autonoma.
Con i doveri ed i diritti – tra i quali, quello di lavorare durante la gravidanza (che, più che un diritto, è una libera scelta) – connessi.