DOMANDA
Buongiorno,
sono una nuova iscritta alla Federazione.
Sono diventata naturopata presso l’istituto Rudy Lanza ed ora lavoro presso diversi poliambulatori privati o a domicilio come floriterapeuta.
Utilizzo fiori di Bach, fiori californiani e australiani.
Siccome non ho trovato nessuna farmacia in zona che è disponibile ad acquistare i fiori dei tre repertori per preparare le sinergie; sono stata costretto a fare un investimento iniziale di circa 200 essenze che io stessa preparo per i miei clienti dopo il colloquio.
Miscelo davanti al cliente acqua, brandy e 4 o 5 tipologie di fiori secondo la necessità.
Da un punto di vista penale posso procedere alla miscelazione dei fiori oppure solo il farmacista è autorizzato?
La ringrazio in anticipo!
RISPOSTA
Sotto il profilo penalistico, la condotta da Lei tenuta – consistente nella miscelazione di sostanze estranee alla farmacopea ufficiale – non integra il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista, purché Lei sia sempre chiara nell’esporre che il preparato non ha fini terapeutici.
Tale cautela è resa necessaria dal fatto che, sotto il profilo giuridico, assume rilevanza soprattutto lo scopo per il quale il prodotto viene suggerito e non tanto la sua composizione chimica. Si rinvengono decisioni giurisprudenziali che individuano il reato di esercizio abusivo della professione a carico di chi abbia consigliato un preparato erboristico quale medicamento; sul punto, è piuttosto chiaro il seguente dettato della Suprema Corte:
“Non commette il delitto di abusivo esercizio della professione di farmacista, punito dall’art. 348 c.p., l’erborista che si limiti alla coltivazione e raccolta di piante officinali, nonché alla loro preparazione industriale e commercializzazione, senza che nel corso della sua attività attribuisca ai prodotti posti in vendita funzioni di medicamento” cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 18358 del 07/02/2003.
Tuttavia, è sempre opportuno evidenziare che l’orientamento della Corte di Cassazione non è sempre univoco e, per scongiurare problemi, occorre adottare una condotta prudente, oltre che legittima.
Pertanto, anche se – di fatto – è evidente che i fiori di Bach e le altre essenze non rientrano né nella categoria “medicinali”, né in quella “prodotti omeopatici” – entrambe escluse dall’ambito naturopatico – è necessario che l’operatore abbia la cura di precisarlo, magari nell’etichetta del preparato, evidenziando che la sostanza è priva di principio attivo farmaceutico e non ha alcun fine terapeutico.