CONFERENZA DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 20/5/2013

DOMANDA 

Gentilissimo avvocato,

considerato che sul verbale della Conferenza dei Servizi del 20 maggio 2013 del Ministero della Giustizia relativamente alla procedura di recepimento della direttiva CE sulle qualifiche professionali viene riportato che

“appare, infatti, evidente che nel momento in cui si intraprendono, soprattutto con riferimento al singolo soggetto destinatario specifico dell’intervento, attività quali educazione sull’alimentazione, indicazioni su stili di vita “secondo natura”, o addirittura si forniscono “consigli” di utilizzo e ricorso a integrazioni nutrizionali, si sconfina nel campo delle attività propriamente diagnostiche e terapeutiche, proprie di figure professionali sanitarie riconosciute”,

le chiedo, a suo parere, con quali modalità, ai sensi di quanto sopra (certamente non vincolante, ma altrettanto indubitabilmente un riferimento importante per ciascun giudice in un eventuale procedimento penale), il naturopata possa in maniera del tutto legittima continuare a:

a – utilizzare l’alimentazione come tecnica con i propri clienti
b – suggerire integratori alimentari
c – in definitiva svolgere, serenamente e nel pieno rispetto delle norme vigenti, la propria professione.

RISPOSTA 

Egr. Utente,

In effetti, il parere espresso nella citata Conferenza dei Servizi è altamente limitante per la professione naturopatica.
Posso, tuttavia, confortarLa: la FFNP, unitamente ad altre Associazioni di categoria, ha fatto sentire la propria voce in sede istituzionale, intervenendo per spiegare che il documento da Lei citato muove da premesse sbagliate.

Al Ministero, in particolare, non era ben chiaro il punto di vista naturopatico ed il profilo dell’analisi “di terreno”, parallela alla diagnosi operata dal medico.

Da tempo, insieme ad altre associazioni, FNNP si sta battendo per ottenere il riconoscimento della professione naturopatica, nell’alveo di quelle previste dalla Legge 4/2013, relativa alle professioni non regolamentate.
Di recente, un organismo di certificazione si è interessato per dettare le caratteristiche del professionista Naturopata, utili a definirne la figura e a codificare la “Norma UNI” di categoria.

Quanto sopra, vale a rappresentarLe quanto segue.
Il parere del Ministero veniva espresso incidentalmente in una procedura più ampia e, pur costituendo un precedente “scomodo” per ogni naturopata, non ha – fortunatamente – portata vincolante.
Purtroppo, le Istituzioni poco o nulla conoscono dell’attività naturopatica; personalmente, da oltre un decennio sono impegnato anche in sede istituzionale e giudiziaria proprio per spiegare la legittimità di tale professione.
Devo dire che qualche risultato si è ottenuto e che a molti è ormai chiaro che il parere del Ministero sia fondato su una imperfetta conoscenza della natura della professione bionaturale.

Spero di aver risposto esaurientemente alla Sua domanda e La saluto cordialmente.

 

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