DOMANDA
Buongiorno.
1)Un naturopata può legittimamente dichiarare (con riferimento a dichiarazioni scritte, timbrate e firmate) di “stimolare i processi di autoguarigione” (come tra l’altro riportato nella L.R. n. 11/05 – art. 3, comma 2 – della Regione Emilia Romagna, dedicata alla naturopatia) o tale dichiarazione configura il reato di abuso di professione medica?
2)E il termine “guarigione” è invece di competenza medica alla stregua di “diagnosi, cura, terapia”?
3)E’ possibile parlare di “prevenzione” o anch’esso è un termine ad uso esclusivo dei medici?
Grazie.
RISPOSTA
Gentile utente,
personalmente, sconsiglio sempre il ricorso al termine “guarigione” da parte del Naturopata. “Guarisce” chi ha avuto una malattia; “guarisce” chi segue la “terapia” “prescritta” dal medico.
È evidente che, di per sé, l’uso di un termine non integri il reato di esercizio abusivo della professione. Il reato sussiste quando il Naturopata dice all’utente di essere in grado di guarire la malattia di cui è affetto.
L’obiettivo del legale è sempre prevenire contestazioni. Dunque, atteso che la categoria naturopatica è sufficientemente presa di mira, scongiurerei addebiti che si possono evitare.
Pertanto, anziché il termine, improprio, di autoguarigione, consiglierei il ricorso all’espressione contenuta nell’art. 16 del codice deontologico, ove si dice che il Naturopata “stimola[ndo] le capacità di autoregolazione e di autogestione delle funzioni ‘mente-corpo’”.
Quanto al concetto di prevenzione, esso è effettivamente proprio della medicina.
Il Naturopata non fa prevenzione, bensì educa al corretto stile di vita, scongiurando l’insorgere di interferenze energetiche.