ATTIVITA’ DI NATUROPATA PRESSO CENTRO POLISPECIALISTICO

DOMANDA 

Volevo segnalare quanto accadutomi recentemente: firmato il contratto per esercitare la libera professione di naturopata presso il Centro Medico Polispecialistico di Arese, il titolare riceve una telefonata dalla ASL di Arese durante la quale viene informato che l’attività di osteopata e di naturopata sono incompatibili con il Centro Medico Polispecialistico e di conseguenza non possono essere esercitate all’interno del Centro.
Premesso che la Regione Lombardia ha recentemente istituito un registro per le professioni Bio Naturali e di conseguenza riconosciuto l’attività di naturopata, volevo conoscere quali sono gli impedimenti normativi di tale divieto dell’ASL aresina, nonostante in altri centri polispecialistici siano presenti entrambe queste figure.
In quali sanzioni incorre il naturopata che esercita la sua professione in tale circostanza? E quali sanzioni possono essere comminate al direttore del Centro Medico Specialistico? Nell’informativa che viene presentata al cliente è chiaramente evidenziato che l’attività di naturopata non è esercitata in uno studio medico e tanto meno è un atto medico, ciò potrebbe essere utile nel poter evitare delle eventuali sanzioni? Come poter esercitare l’attività di naturopata in un Centro Medico Polispecialistico rispettando le normative legali?
Grazie dell’attenzione.

RISPOSTA

Gentile Utente,

Occorre premettere che, in questa sede, il parere può essere espresso esclusivamente con riferimento a casi astratti e non già a procedimenti in corso. Do per scontato, dunque, che – nel rispetto delle regole del forum – non sia stata aperta alcuna procedura di contestazione con riferimento all’occorso e procedo all’analisi della questione.

Per formulare adeguatamente il parere occorrerebbe conoscere lo Statuto del Centro Medico Polispecialistico, ovverosia la regolamentazione della Struttura e delle attività che al suo interno possono svolgersi. Infatti, può presumersi che la supposta “incompatibilità” tra le professioni non dipenda tanto dall’ASL, quanto dal luogo – Centro MEDICO Polispecialistico – in cui le stesse andrebbero esercitate; recandosi all’interno di un Centro così denominato, il cittadino è certamente portato a pensare di essere
assistito da professionisti medici, a prescindere dalla prestazione in concreto erogata.
Il Codice Deontogico Medico impone di non agevolare in alcun modo l’abusivo esercizio della professione sanitaria da parte di soggetti estranei alla categoria. Lo scrupolo dell’ASL potrebbe discendere proprio da tale norma: consentire l’esercizio della professione naturopatica in una struttura medica ingenererebbe inevitabilmente nell’utente una confusione sulla qualità del soggetto con cui si rapporta.
Il fatto che con riferimento ad altri centri non sia stato sollevato un analogo rilievo potrebbe dipendere, appunto, dallo Statuto del predetto Centro Polispecialistico, ovvero da una maggior/minor flessibilità dell’ASL competente.

Inoltre, occorre rilevare che vi sono articolate previsioni normative – che sarebbe impossibile passare in rassegna nella presente sede – a tutela della salubrità e sicurezza pubblica, che impongono di strutturare adeguatamente gli edifici in cui si svolgono professioni e subordinano l’esercizio dell’attività all’ottenimento di una precisa autorizzazione amministrativa.
Nel caso di specie, potrebbe essere stata evidenziata una difformità rispetto il titolo autorizzativo originario, previsto solo per attività mediche.

Oppure, potrebbe trattarsi di un errore applicativo da parte dell’ASL, che ritiene comune “illegali” le professioni naturopatiche e, dunque, ne vieta l’esercizio congiunto a quelle sanitarie (mi è già capitato di imbattermi in simili interpretazioni erronee).

A meno che, ovviamente, l’ASL non applichi una normativa regionale o una circolare interna che non può essermi nota; sarebbe interessante richiederne i riferimenti, anche perché un diniego deve sempre essere motivato ed è diritto del destinatario conoscere le ragioni del provvedimento che ne limita l’iniziativa. Tuttavia, ricordo che nel settore delle professioni intellettuali – per espressa previsione costituzionale – può legiferare soltanto lo Stato, proprio perché è richiesta un’uniformità normativa su tutto il Territorio; escludo, pertanto, che l’ASL di Arese possa applicare disposizioni differenti da quelle delle altre ASL.

Si rende conto che, in assenza di maggiori elementi, un parere rischia di essere troppo generico o inadeguato. È proprio questo il motivo, peraltro, per il quale nel forum non è prevista la risposta a casi concreti, che richiedono una consulenza mirata e una conoscenza approfondita delle particolarità del caso.

Ciò premesso, anche per conoscere le conseguenze dell’esercizio dell’attività naturopatica all’interno del Centro occorrerebbe sapere il motivo esatto del provvedimento di diniego.

Sulla base della ricordata normativa a tutela della salubrità pubblica, possono essere emesse ordinanze cautelari che impongono la messa a norma del Centro e sospendono l’esercizio di ogni attività sino all’adeguamento. A secondo della gravità dell’illecito, possono essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, anche piuttosto salate.

Sotto il profilo penale, la contestazione per il Naturopata è sempre quella dell’art. 348 c.p., irrogabile – tuttavia – soltanto se, nel concreto, vi è stata invasione del settore medico. Sul punto, l’informativa cui Lei ha fatto riferimento è sicuramente utile a dimostrare che il Naturopata ha correttamente spiegato al cliente i caratteri del suo intervento, senza “fingersi medico”.

Infine, è sicuramente possibile operare lecitamente in un centro polispecialistico – meglio se privo dell’appellativo “medico”, per evitare qualsiasi confusione – purché lo consenta lo Statuto del centro e siano rispettate tutte le normative amministrative in tema di salubrità e sicurezza pubblica, nonché siano ottenute tutte le autorizzazioni all’uopo necessarie.

Spero di essere stato chiaro e cordialmente saluto.

 

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