DOMANDA
Buongiorno.
Se i NAS arrivassero nel mio studio e decidessero di operare un sequestro (ad esempio dell’iridoscopio), so che posso, tramite la FNNHP, chiedere il dissequestro.
a) Posso oppormi al sequestro se palesemente ingiusto (ad esempio, se i NAS non ravvisano atti di abuso di professione, ma ritengono comunque opportuno prelevare qualcosa, magari per fare indagini in un secondo momento o per altri motivi)?
b) Cosa sono obbligato a consegnare e cosa no? Per esempio, sono obbligato a consegnare il database con le schede dei clienti? Posso oppormi in nome della loro privacy?
c) Devono avere un mandato del giudice?
d) C’è qualche particolare comportamento o atteggiamento che è bene adottare con le forze dell’ordine in queste circostanze?
Grazie
RISPOSTA
Gentile utente,
innanzitutto, occorre distinguere tra sequestro penale e amministrativo.
Il sequestro penale.
Il primo viene operato su mandato dell’Autorità Giudiziaria ed è finalizzato o ad acquisire prove per il procedimento penale (sequestro probatorio) o ad impedire la reiterazione della condotta criminosa (sequestro preventivo); dunque, i beni possono essere sequestrati solo se pertinenti al reato di abusivo esercizio della professione (o ad altri reati) ovvero se la loro acquisizione serve a scongiurare la continuazione del comportamento illecito.
Qualora l’Accusa assuma che l’iridoscopio sia uno strumento diagnostico, può disporne il sequestro per raccogliere la prova del proprio assunto.
Il sequestro penale non può mai intervenire per esigenze diverse o future delle Forze dell’Ordine.
Nell’ipotesi in cui non sussista il rapporto pertinenziale con il reato o l’esigenza di impedire la reiterazione del reato − per rispondere al quesito sub a) − il Naturopata, personalmente (la responsabilità penale è personale) e non tramite la Federazione, può rivolgersi ad un legale e dolersi del provvedimento di sequestro, lamentandone l’illegittimità.
Quanto alla domanda sub b), la privacy non è opponibile alle esigenze di indagine. Gli elementi raccolti saranno soggetti al segreto istruttorio e non divulgati; non è dato ravvisare, dunque, alcuna violazione della riservatezza.
Le schede dei clienti potrebbero essere richieste per rilevare i dati di potenziali testimoni sulla condotta del Naturopata, che si ritiene abusiva; dunque, devono essere consegnate. In tal caso, tuttavia, il vincolo di sequestro deve essere mantenuto per il tempo strettamente necessario alla raccolta dei dati.
In ogni caso, quanto all’ultima domanda, il comportamento deve essere sempre il più collaborativo possibile. Il Naturopata che ha tenuto una condotta corretta non deve temere nulla; anzi, deve aiutare le Autorità a comprendere che l’attività da lui svolta non costituisce un abuso.
Dunque, sarebbe opportuno che, durante l’accesso delle Forze dell’Ordine, il Naturopata svolgesse quell’attività informativa che è tenuto a praticare verso l’utente, guidandole nel corso dell’accertamento; così da scongiurare confusioni dei NAS, che non possono avere le approfondite conoscenze naturopatiche dell’operatore del benessere.
Il sequestro amministrativo.
Esso viene operato in esecuzione di normative a tutela dell’igiene e della salute ed è soggetto a regole meno rigide di quello penale.
Normalmente, esso anticipa l’irrogazione di una sanzione amministrativa e la sua illegittimità può lamentarsi in seno al ricorso proposto avverso il verbale di contestazione dell’illecito.