DOMANDA
Quoto una parte di risposta per sollevare una domanda:
Occorre, tuttavia, limitarsi a documentare soltanto i disturbi di rilevanza naturopatica ed astenersi dal rilevare patologie o quant’altro di competenza medica. Un simile documento finirebbe per essere frainteso e per dimostrare l’esercizio di un’attività vietata, nonostante la stessa – in concreto – non sia stata svolta.
Si ricorda, infatti, che l’attività di anamnesi – che consiste nella ricostruzione della pregressa vita patologica del paziente – è di stretta pertinenza medica e non può in alcun modo essere esercitata dal Naturopata.
Mi chiedo come e’ possibile, anche per un Naturopata, non avere informazioni relative alle patologie in corso e pregresse, o interventi chirurgici. Questa raccolta dati E’ NECESSARIA e spesso condiziona il poter consigliare rimedi fitoterapici ed altro.
Le analisi e gli interventi e le diagnosi sono state gia’ ovviamente determinate da Medici nell’ambito della loro professione, e nell’ottica della collaborazione-affiancamento sul migliorare il benessere, il Naturopata deve essere informato e soprattutto, e’ impensabile non annotare tali informazioni (a meno che uno non abbia una memoria da computer o veda solo tre clienti all’anno!!).
Come bypassare queste indicazioni e soprattutto, c’e’ un qualche riferimento normativo che lo vieta, o, sulla base di questo ragionamento, visto che il Naturopata viene solo INFORMATO del pregresso, possa tenere conto di queste indispensabili informazioni?
RISPOSTA
Chiedo a tutti gli utenti la cortesia di voler avanzare nuovi quesiti aprendo una nuova discussione.
Diversamente, non ricevo notifica degli interventi in discussioni già aperte e riesco a rispondere solo in forza di un accesso fortuito.
Inoltre, inserire domande nuove in discussioni già aperte no agevola la consultazione del forum.
Circa il quesito posto, rilevo quanto segue.
Mi rendo conto del fatto che il mio parere restrittivo pone difficoltà nell’esercizio della professione.
Sono consapevole del fatto che la consulenza naturopatica vada parametrata anche in virtù delle patologie spontaneamente riferite dal cliente.
Non vi sono norme che vietano espressamente al Naturopata o ad altri di prendere nota delle patologie del cliente.
Tuttavia, il limite per il Naturopata deriva dalla necessità di rispettare le competenze del medico, tra le quali vi è l’attività ananamnestica, consistente nella raccolta di dati sulle patologie pregresse del cliente.
Dunque, sulla scorta di quanto sopra, Vi allerto sul fatto che, in caso di controllo da parte delle Autorità, Vostri taccuoni riportanti le malattie degli utenti verrebbero quasi certamente ritenuti elementi a comprova della commissione del reato di cui all’art. 348 c.p..
Per questo motivo il mio consiglio prudenziale è evitare assolutamente di documentare le malattie riferite dal cliente, per evitare di essere fraintesi in sede di eventuali controlli.
In via subordinata, qualora non si possa fare a meno di appuntare i dati del cliente, sarebbe opportuno scrivere una dicitura quale: ” Nel corso del colloquio, il Sig. X spontaneamente e senza sollecitazione alcuna del Naturopata dichiara di avere…Della presente informazione si prende atto, senza alcuna finalità clinica, estranea all’area di intervento del professionista naturopatico”.
La prima soluzione sarà sempre preferibile, in quanto più garantista.