DOMANDA
vorrei un vostro parere riguardante la pratica dell’agopuntura, dal momento che per fare piercing o tatuaggi è sufficiente un attestato di una scuola per estetiste.
In fondo, come le altre tecniche, l’agopuntura lavora per ripristinare l’equilibrio energetico, attraverso una valutazione energetica e non una diagnosi medica, necessaria per definire e curare clinicamente patologie specifiche.
Vi chiedo questo a titolo informativo, perchè praticando tuina, quando sono stato in Cina, ho visto che l’utilizzo di pochi aghi potenziava molto la tecnica.
Vi ringrazio per le vostre preziose consulenze.
Cordialmente
RISPOSTA
come Lei avrà avuto modo di leggere più volte nel presente forum, la materia delle Discipline Bionaturali, nonché del confine tra le predette, da una parte e le Medicine Non Convenzionali e la Medicina Tradizionale, dall’altra, è in costante evoluzione e spesso complicata da pronunce in apparente contraddizione.
Orbene, quanto sopra certo non può dirsi con riferimento all’agopuntura, che è – quantomeno ad oggi – stabilmente inserita tra le discipline terapeutiche e, pertanto, inibita al professionista non sanitario.
Essa, inoltre, viene insegnata in ambito universitario, quale corso di studi all’interno della facoltà di Medicina.
Non vi sono dubbi in merito, dunque: il Naturopata non può praticare l’agopuntura; colui che se ne occupi in assenza dell’iscrizione all’albo dei Medici, commette il reato di cui all’art. 348 c.p., poiché esercita abusivamente l’attività sanitaria.
Mi permetto di anticipare le Sue obiezioni e di rilevare quanto segue.
Il Medico Tradizionale può praticare l’agopuntura ma non crede nell’efficacia della stessa; viceversa, il Naturopata confida nella sua validità ma non può esercitarla.
Eppure, tale contraddizione non consente di superare il divieto che nasce dalla Legge e dall’interpretazione che, sino ad oggi, i Giudici ne hanno uniformemente reso.
Cordiali saluti.
DOMANDA
immagino che questo valga anche nel caso l’operatore agisca solo sull’equilibrio energetico generale dell’organismo e/o su indicazione o diagnosi di un medico.
Vi chiedo se lo stesso discorso vale anche per la cromopuntura, l’auricolopuntura e per la stimolazione degli agopunti con forme diverse dall’agopuntura.
Vi ringrazio per i chiarimenti e suggerimenti a cui mi attengo.
Cordialmente
RISPOSTA
Egregio Utente,
Occorre rilevare che in ordine alle tecniche da Lei indicate non può farsi riferimento a rilevanti precedenti giurisprudenziali.
Dunque, non si può giungere a conclusioni così nette come a riguardo dell’agopuntura, potendosi – al più – ricavare spunti interpretativi da decisioni che riguardano casi analoghi.
In via prudenziale, devono considerarsi vietate al Naturopata tutte quelle tecniche che comportano la lesione – pur temporanea – del corpo, attraverso l’inflizione di aghi o altrimenti (ad esempio, tramite l’irradiazione di calore lungo determinate aree anatomiche, da cui possono derivare “bruciature”, come nel caso della moxibustione).
Infatti, nel nostro Ordinamento simili conseguenze possono essere giustificate soltanto da finalità terapeutiche, che – come noto – non possono essere perseguite dall’operatore bionaturale.
In ogni caso, la tecnica – pur senza effetti lesivi – deve avere quale unico scopo quello di “riequilibrio energetico” del cliente, non potendo essere diretta alla cura di patologie. Infatti, in tale caso sarebbe comunque vietata, pur non avendo – di per sé – evidente natura sanitaria; quanto interessa, infatti, è la finalità della pratica, più che la sua denominazione (la sostanza prevale sulla forma).